Tribunale di Monza, Sentenza 8.7.2005 - Mauro Di Fresco
La circostanza che un ospedale disponga di aree nelle quali i pazienti possono chiudersi a chiave, o comunque sottrarsi all'accesso del personale sanitario può essere sufficiente ad escludere la colpa dei responsabili della struttura laddove l'episodio (suicidio di paziente con disturbi psichici) avviene in un reparto, nel caso di specie quello di Chirurgia, che non è per sua natura destinato ad ospitare pazienti con disagi psichiatrici, che rendano verosimile e prevedibile, secondo id quod plerumque accidit, il rischio di un suicidio, ed indicano a prevenire che i degenti possano sottrarsi al controllo dei sanitari.
LaPrevidenza.it, 15/11/2007
0664522748
3383901238
Professore Avvocato
Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...
0883349269
3289677187
Avvocato
Diritto Civile - Diritto Penale - Lo Studio legale MENNEA offre servizi di consulenza legale nel settore civile e...