Sul vizio di omesso preavviso di avvio del procedimento amministrativo
Consiglio di Stato , sez. IV, sentenza 09.08.2005 n° 4239
Con la sentenza 9.8.2005 n. 4239, il Consiglio di Stato ritorna ad occuparsi di avviso di avvio del procedimento ex artt. 7 ed 8, legge n. 241/1990, nel “nuovo” panorama normativo, successivo alle recenti modifiche legislative, in primis la nota legge 11 febbraio 2005, n. 15 recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa", (ma la controversia è anteriore all’entrata in vigore della novella succitata; rilevano, quindi, i profili processuali immediatamente applicabili e non quelli sostanziali).
Nella fattispecie, il Collegio annulla la sentenza del Tribunale amministrativo calabrese rilevando, negli atti, il vizio di omesso preavviso procedimentale.
Nel merito, il Consiglio richiama il proprio orientamento giurisprudenziale, (espresso dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato cfr. dec. n. 14/1999 e dec. n. 2/2000), per il quale la normativa violata dalla P.A. resistente è applicabile anche ai procedimenti del tipo di quello in esame, (cfr. T.S.A.P., sent. n. 59/2002 e sent. n. 38/2004), dato che la parte ricorrente “non ha potuto interloquire nel relativo contraddittorio, che pur l’avrebbe vista direttamente interessata”.
Segnatamente, il Collegio giudicante evidenzia come si tratti di norme di principio, “senza dubbio applicabili in tutti i casi in cui non ostino motivi d’urgenza, comunque da esplicitarsi e nella fattispecie insussistenti”, (cfr. Cons. Stato, IV, dec. n. 753/1999).
Si ringrazia il Dott. Giuseppe Buffone e Altalex.
LaPrevidenza.it, 21/08/2005