Cgce, Sentenza C-69/08
«Politica sociale – Tutela dei lavoratori – Insolvenza del datore di lavoro – Direttiva 80/987/CEE – Obbligo di pagare la totalità dei crediti insoluti entro un massimale prestabilito – Natura dei crediti del lavoratore nei confronti dell’organismo di garanzia – Termine di prescrizione»
Risulta dall’ordinanza di rinvio che il sig. Visciano ha prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della società di vigilanza La Metropoli S.c.a.r.l. sino al 9 novembre 2000, data in cui, a seguito dell’apertura della procedura concorsuale di liquidazione coatta amministrativa, dichiarata con decreto ministeriale del 24 ottobre 2000, veniva sottoposto a procedura di licenziamento collettivo. L’8 giugno 2001, ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 80/92, egli presentava una domanda volta ad ottenere dal Fondo il pagamento dei crediti di lavoro insoluti relativi all’attività prestata negli ultimi tre mesi di rapporto. L’INPS non gli erogava la totalità delle retribuzioni rimaste insolute nel limite di tre volte il massimale del trattamento straordinario di integrazione salariale, ma sottraeva da tale importo gli anticipi di retribuzione ottenuti dal datore di lavoro, liquidando così al sig. Visciano una somma inferiore a quella che egli avrebbe dovuto ricevere.
LaPrevidenza.it, 27/08/2009
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