Cassazione, sez. civile, sentenza 1.9.2008 n. 22003 - Avv. Lorenzo Cuomo
Per individuare il tipo di tutela da riconoscere al lavoratore licenziato, con riferimento ai limiti dimensionali dell'organizzazione facente capo al datore di lavoro, il computo dei dipendenti va effettuato tenendo conto della normale occupazione dell'impresa con riguardo al periodo di tempo antecedente al licenziamento e non anche a quello successivo di preavviso, senza dare rilevanza alle contingenti e occasionali contrazioni o anche espansioni del livello occupazionale aziendale. Tale criterio, inoltre, deve essere riferito ai lavoratori dipendenti e non semplicemente agli addetti o agli occupati, non potendosi considerare dipendenti tutti coloro che prestino la propria attività per l'azienda, ma solo quelli ad essa legati da rapporto di subordinazione (Cass. n. 13274/03; conf. 2909/03; 2546/04).
LaPrevidenza.it, 07/10/2008
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