venerdì, 30 ottobre 2026

Contratto di agenzia. Crediti privilegiati

Limitazione del privilegio all'ultimo anno di effettivo svolgimento delle prestazioni.

 

Per "ultimo anno di prestazione" ai fini dell'ammissione di un credito come privilegiato al passivo di un fallimento, devesi intendere quello che decorre dalla cessazione del rapporto e non dalla data di dichiarazione di insolvenza della fallita.
A tale conclusione è pervenuto il Tribunale di Roma con recente sentenza, che è il linea con precedente giurisprudenza di merito (cfr., ad esempio, Tribunale Perugia, 30 dicembre 1991) e con l'esplicita lettera dell'art. 2751 bis c.c. che, in effetti, parla di "ultimo anno di prestazione" e non di ultimo anno rispetto al fallimento.
Allegato: Trib Roma.doc
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LaPrevidenza.it, 21/02/2008

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