Agenzia delle Entrate, Risoluzione 1.8.2008 n. 336/E
L’art. 1, comma 1, della l. n. 449/1997 e successive proroghe e modifiche, consente di poter godere del beneficio fiscale della detrazione del 36% delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la realizzazione di lavori di manutenzione, anche ordinaria, sulle parti comuni di edifici residenziali nonché per la realizzazione di interventi di ristrutturazione di cui alle lettere b), c), d) dell’art. 31 della l. n. 457/78 sulle singole unità immobiliari. Tra le spese per le quali compete la suddetta detrazione fiscale sono comprese, inoltre, quelle sostenute per l’eliminazione delle barriere architettoniche e per la realizzazione di ogni altro strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, favorisca la mobilità interna ed esterna all’abitazione delle persone portatrici di handicap gravi di cui all’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. In relazione alla detrazione...
LaPrevidenza.it, 23/08/2008
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