sabato, 24 ottobre 2026

Illegittima la richiesta di restituzione di somme da parte dell'Inpdap in seguito a verifica

Corte dei Conti, sezione I^ centrale, Sentenza 26.8.2008 n. 373

 

 

Alla sig.ra Maria Luisa Veronese è stato liquidato trattamento pensionistico provvisorio nel 1983 e definitivo nel 1998.

Successivamente, nel dicembre 2004, l’Istituto erogatore della pensione si è avveduto di un errore nel quale era incorso in sede di liquidazione della pensione definitiva (per un credito totale pari ad euro 24.820,18) per cui provvide a richiedere il suddetto importo alla pensionata.

Avverso tale azione la sig.ra Veronese avanzò ricorso dinanzi al Giudice delle pensioni della Sezione Veneto, sostenendo l’irripetibilità del debito pensionistico atteso il contenuto dell’art.206 del T.U. 1092/73, trattandosi -comunque- di somme percepite in buona fede e per un lungo lasso di tempo, sì da ingenerare la convinzione circa la loro spettanza...

 

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LaPrevidenza.it, 05/09/2008

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