Corte dei Conti Liguria, Sentenza 24 maggio 2004 n° 523
Ai fini dell'accertamento del requisito di inabilità a proficuo lavoro per la concessione della pensione di guerra, in qualità di orfana, lo svolgimento di una semplice attività di coadiutore di attività commerciale, anche se effettuata per "l’appagamento delle più indispensabili esigenze di vita", è condizione fondamentale per non riconoscere tale requisito. (Ludovico Adalberto De Grigiis)
LaPrevidenza.it, 10/06/2004
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