Inps, Circolare 2.7.2007 n. 98
I versamenti datoriali alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal D.Lgs. n. 252/2005 sono esclusi dalla ordinaria contribuzione previdenziale ed assoggettati a contribuzione di solidarietà, dovuta anche in caso di contributi datoriali a fondi aperti o a forme previdenziali complementari individuali che rispondano ai requisiti stabiliti dallo stesso decreto. Una percentuale pari all’1 per cento del gettito del contributo di solidarietà deve confluire presso il Fodo di garanzia in oggetto.
LaPrevidenza.it, 07/07/2007
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