Inpdap, Circolare 27 luglio 2004 n° 46
In considerazione della natura delle funzioni svolte dagli organismi in oggetto, preordinati alla regolamentazione e alla tutela di interessi pubblici di rilevanza costituzionale ed in mancanza di esplicite previsioni normative che prevedano un diverso inquadramento pensionistico del personale dipendente, le Autorità Indipendenti non possono non rientrare nel novero delle amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, comma 2, del D.Lgs. n.165/01 e successive modificazioni e integrazioni, a decorrere dalla data della loro istituzione.
LaPrevidenza.it, 11/10/2004
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