Inpdap, Prot. 12.7.2006 n° 416
A decorrere dall’1/1/2005, ai sensi di quanto previsto dall’art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, le OO.SS. dovranno mensilmente comunicare, al fine di garantire la continuità del flusso informativo nonché la corretta erogazione delle prestazioni istituzionali, la retribuzione aggiuntiva. Detta retribuzione risulta dalla differenza tra quanto corrisposto per lo svolgimento dell’attività sindacale ai lavoratori in aspettativa e la retribuzione di riferimento per il calcolo della copertura figurativa, di cui all’art. 8 della L. 155/1981.
LaPrevidenza.it, 27/08/2006
3497880035
Diritto civile, danni da sangue infetto, da vaccino e da talidomide, con riferimento sia ai profili indennitari (...
089757100
3287451985
Avvocato
Diritto del Lavoro, Diritto Scolastico, Diritto Sindacale, Diritto previdenziale