Inpdap, Nota operativa 1.2.2006 n° 10
Com’è noto, la sentenza n. 52/2000 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 1, del DPR n. 1092/73 e dell’art. 2 del decreto legislativo n. 184/97, nelle parti in cui non consentono al dipendente dello Stato “di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il periodo di durata legale del corso di studi svolto presso l’Accademia di belle arti, ovvero presso gli istituti o scuole riconosciuti di livello superiore (post-secondario), quando il relativo diploma o titolo di studio di specializzazione o di perfezionamento sia richiesto, in aggiunta ad altro titolo di studio per l’ammissione in servizio di ruolo o per lo svolgimento di determinate funzioni”.
LaPrevidenza.it, 24/02/2006
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