Corte dei Conti Toscana, sentenza 13.10.2005 n° 628
... Siffatte disposizioni, per effetto del comma 5 dell'art. 43, sono applicabili anche agli ufficiali che vengono collocati in ausiliaria o in riserva a domanda, ai quali competono gli stessi benefici di cui al comma 3 del medesimo articolo, con l'unica puntualizzazione -ed è questa la peculiarità- che le spettanze di cui al medesimo comma 3, nel caso degli Ufficiali collocati in ausiliaria a domanda, “competono all'atto della cessazione dal servizio”.
LaPrevidenza.it, 14/03/2006
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