Tar Toscana, Sezione I^, sentenza 22 marzo 2004 n° 823
In tema di indennità integrativa speciale, la sentenza del T.A.R. affronta, sotto il profitto del diritto e della misura, la delicata questione della riliquidazione per servizio prestato successivamente alla prima corresponsione. Il collegio giudicante ritiene che non vi siano dubbi nell'applicare, nella fattispecie, ai fini del diritto l'articolo 41, comma II° del D.P.R. 1092/73 che testualmente cita "Nel caso in cui il dipendente sia trattenuto o richiamato in servizio senza soluzione di continuità e con percezione degli assegni di attività, l'iscrizione prosegue per tutto il periodo di trattenimento o di richiamo."
LaPrevidenza.it, 22/03/2004
0883349269
3289677187
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