Inpdap, Nota Operativa 1 giugno 2005 n° 23
L’art. 47 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 dispone che il trattamento di quiescenza spettante al personale incaricato delle scuole e degli istituti d’istruzione secondaria, professionale o artistica, che abbia prestato servizi senza trattamento di cattedra e per meno di diciotto ore settimanali, è commisurato a tanti diciottesimi della misura intera quanti risultano dalla media aritmetica dell’orario settimanale di ciascun anno di servizio.
LaPrevidenza.it, 10/07/2005
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