TAR Calabria, Reggio Calabria, sezione I, 22 agosto 2008, n. 446 - Gesuele Bellini
E’ illegittimo il diniego di assunzione in servizio di un vincitore di un pubblico concorso, fondato solamente sulla base della sussistenza di precedenti penali a carico dell’interessato, risultanti nel certificato del casellario giudiziario.
Così ha stabilito il TAR Calabria, Reggio Calabria, sezione I, nella sentenza 22 agosto 2008, n. 446.
Il caso ha riguardato un medico veterinario vincitore di un concorso pubblico presso un’azienda sanitaria che si è visto rifiutare l’assunzione da parte di quest’ultima, a seguito di alcuni precedenti penali, emersi con l’esibizione del certificato del casellario giudiziario.
L’interessato ha proposto ricorso al competente TAR, il quale richiamando un consolidato indirizzo giurisprudenziale (C.d.S., IV, 20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, n. 1487; T.A.R. Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721) ha ribadito che il mero accertamento di una condanna per taluno dei reati contemplati dall'art. 85 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, intervenuta anteriormente all' assunzione dell'impiego, non può condurre di per sé all'inibizione dell'ingresso in servizio dell'aspirante all'impiego.
Secondo il Collegio, è invece necessario che l’amministrazione accerti autonomamente e specificamente la gravità dei fatti penalmente rilevanti compiuti dall'interessato, dai quali può desumere una valutazione circa l'esistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine ad espletare attività di pubblico impiegato, e, quindi, ai fini dell'accesso al pubblico impiego.
Nella fattispecie in esame non essendo così avvenuto, il TAR ha accolto il ricorso.
dott. Gesuele Bellini
LaPrevidenza.it, 04/09/2008
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