Corte dei Conti Toscana, Sentenza 15 giugno 2005 n° 356
Nel merito, la disciplina applicabile alla fattispecie, trattandosi di cessazione avvenuta nel 1994, è l'art. 43 del dpr n.1092 del 1973, secondo cui, com'è noto: “ Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga o retribuzione e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati integralmente percepiti, è aumentata del 18 per cento…”.
LaPrevidenza.it, 02/09/2005
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