Magistrati Corte Cassazione: no ad aumenti perequativi legge 27/1981
Corte dei Conti Lazio, Sentenza n° 741/2005
Del resto sono intervenute sul punto anche le Sezioni Riunite di questa Corte, le quali nella sentenza del 10 maggio 1999 n.11/99/QM, hanno ribadito che ai magistrati collocati in pensione precedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 265 del 1991, non possono essere riconosciuti i miglioramenti derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 della legge n. 27 del 1981, neppure con riferimento al più circoscritto arco temporale conclusosi con l'entrata in vigore della legge n. 265/91.
Detta pronuncia ha pertanto chiarito che anche prima della legge 265 non esisteva alcun meccanismo di adeguamento automatico tra la pensione e la dinamica retributiva e che quindi che il meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 2 della legge n. 27/81 e stabilito espressamente per il trattamento di attività non può estendersi alle pensioni, o meglio, non può essere destinato ad aver proiezione per il futuro.
Applicando i delineati principi giuridici al caso di specie, ne consegue che il ricorso appare destituito di fondamento giuridico.
Sussistono, comunque, apprezzabili motivi per dichiarare compensate le spese del giudizio.
LaPrevidenza.it, 09/05/2005