Inpdap, Circolare 26.6.2006 n° 13
L’articolo 1 della legge n. 92/2003, nel sostituire l’articolo 4, quarto comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 e successive modificazioni ed integrazioni, testualmente recita: “Ai dipendenti pubblici, riconosciuti perseguitati politici o razziali, quando siano riconosciuti fisicamente idonei a disimpegnare le proprie funzioni nella pubblica amministrazione, è concesso, a loro richiesta e indipendentemente dalla data della loro assunzione, di rimanere in servizio fino al compimento del terzo anno successivo al limite di età per il collocamento a riposo per essi altrimenti previsto. Ai medesimi dipendenti si applica l’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503”.
LaPrevidenza.it, 27/09/2006
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