Corte dei Conti, sezione III appello, Sentenza 1.3.2006 n° 123
Al riguardo infatti le risultanze processuali, integrate dall'esito degli accertamenti istruttori disposti in ordine alle vertenze che hanno visto interessata la posizione de qua innanzi al Giudice della legittimità, attestano che la promozione a direttore di prima classe r.e. [alla quale va riferito il riconoscimento del più favorevole trattamento di quiescenza dirigenziale e dei conseguenti benefici recati dalla pronuncia della Corte costituzionale n° 1 del 1991] è stata annullata dal- l'Amministrazione in esecuzione di una sentenza passata in giudicato, idonea a fare stato anche nei confronti del sig. Camponero in quanto parte del relativo giudizio.
LaPrevidenza.it, 04/05/2006
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