Pubblico Impiego: produrre documenti falsi non vieta la partcecipazione a successivi concorsi
Corte Costituzionale, Sentenza 27 luglio 2007, n. 329
La docente, dichiarando di essere invalida civile - nonostante fossa affetta da menomazione fisica (certificata) comportante la riduzione della capacità lavorativa del 37 per cento, quindi inferiore al minimo del 46 per cento previsto dalla legge (art. 1, comma 1, lett. a, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili») per l'applicazione delle norme di tutela in materia di diritto al lavoro dei disabili - aveva ottenuto un contratto di lavoro a tempo determinato di insegnamento per l'anno scolastico 2002/2003.
In seguito ad un controllo d'ufficio, l'amministrazione - avendo accertato un grado di invalidità inferiore rispetto a quello dichiarato dalla docente - aveva disposto (con decreto del CSA n. 5638 del 3 giugno 2003) l'esclusione di quest'ultima dalle graduatorie permanenti relative all'anno scolastico 2002/2003, la nullità del contratto annuale di lavoro e la decadenza dall'impiego in applicazione dell'art. 127, primo comma, lettera d), del d.P.R. n. 3 del 1957. Il giudizio avverso il suddetto decreto si concludeva con sentenza, passata in giudicato, di rigetto dell'impugnativa, avendo il giudice ritenuto non scusabile, né inevitabile, l'ignoranza della misura di invalidità minima prevista dalla legge.
LaPrevidenza.it, 31/07/2007