Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 23.08.2005 n° 4384
Con la sentenza n. 4384/05, il Consiglio di Stato conferma il proprio ius receptum in tema di motivazione del provvedimento di sospensione cautelare dal servizio previsto dall'art. 91, comma 1, T.U. 10 gennaio 1957 n. 3 nei confronti dell’impiegato sottoposto a procedimento penale: ad avviso di tale consistente indirizzo giurisprudenziale, “ai fini della sospensione cautelare, il giudizio sulla compatibilità dei fatti sottoposti all’accertamento del giudice penale con la permanenza in servizio dell’imputato non richiede particolari spiegazioni quando sia implicito nella gravità del reato”: le ragioni giustificative della scelta adottata, quindi, in bilico tra motivazione per relationem e motivazione in re ipsa, non devono essere esternate con eccessivo rigore formale.
LaPrevidenza.it, 01/09/2005
0883349269
3289677187
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