venerdì, 23 ottobre 2026

Scuola: non spetta perequazione pensione per sent. C. Cost. 501/88

Corte dei Conti Marche, Sentenza 11 gennaio n° 21

 

La questione all'attenzione della Sezione riguarda la legittimità o meno del mancato computo, nel decreto di liquidazione della pensione di parte ricorrente, dei miglioramenti stabiliti dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 501 del 5 maggio 1988.
Al riguardo, la pronuncia ha stabilito l'illegittimità costituzionale - con riferimento agli artt. 3 e 36 della costituzione, degli artt. 1, 3 I comma, e 6 legge 17 aprile 1985 n. 141 nella parte in cui, in luogo degli aumenti ivi previsti, non dispongono, in favore di magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, nonché dei procuratori e avvocati dello stato, collocati a riposo anteriormente al 1° luglio 1983, la riliquidazione, a cura delle amministrazioni competenti, della pensione sulla base del trattamento economico derivante dall'applicazione degli artt. 3 e 4 della legge 6 agosto 1984 n. 425, con decorrenza dal 1° gennaio 1988.
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LaPrevidenza.it, 11/02/2005

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