Limiti alla regola dell'anonimato
In tema di violazione della regola dell'anonimato prescritta dall' art. 14 D.P.R. 487/1994 in materia di concorsi pubblici, la regola medesima deve essere interpretata nel senso che gli eventuali segni di riconoscimento devono essere "in astratto" ed "oggettivamente" in grado di ricondurre ad un candidato. Conseguentemente, non costituiscono segni di riconoscimento l'apposizione di diciture quali "brutta" o "minuta", nonché l'eventuale consegna al candidato di fogli aggiuntivi.
LaPrevidenza.it, 07/10/2007
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Diritto del Lavoro, Diritto Scolastico, Diritto Sindacale, Diritto previdenziale
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