venerdì, 23 ottobre 2026

Gita scolastica sugli sci, in caso di incidente il Ministero dell'Istruzione risponde a titolo contrattuale

Tribunale di Salerno, sezione I^, sentenza  21.4.2008 - Avv. Valter Marchetti foro di Savona

 

L’art.61, comma2, Legge n.312 del 1982 - Richiamando la norma di cui sopra il Tribunale di Salerno ha qualificato la responsabilità dell’insegnante, accompagnatore della classe in gita scolastica, come contrattuale a seguito del vincolo negoziale nato tra l’allievo infortunato e l’istituto scolastico. Ed è in forza di questo vincolo negoziale che l’istituto scolastico si impegna giuridicamente a vigilare anche sulla incolumità dell’allievo nel periodo temporale in cui fruisce della prestazione scolastica, “ nell’ambito della quale l’istituto scolastico è debitore di un servizio e l’alunno è creditore. Analogo rapporto contrattuale si instaura per contatto sociale anche tra l’insegnante dipendente dell’istituto scolastico e l’allievo”.

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LaPrevidenza.it, 18/01/2009

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