Tribunale di Salerno, sezione I^, sentenza 21.4.2008 - Avv. Valter Marchetti foro di Savona
La prova mancante - Nel caso de quo non è stata fornita la prova che l’evento dannoso è stato determinato da una causa non imputabile alla scuola o all’insegnante. Anzi, nell’istruttoria è stato evidenziato un comportamento poco diligente dell’amministrazione scolastica che non ha provveduto ad assicurare adeguate misure preventive ed organizzative volte ad evitare l’insorgenza di situazioni di pericolo nel corso della gita scolastica de qua.
LaPrevidenza.it, 18/01/2009
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